SCHEMA CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA

Tra il Consiglio Regionale della Calabria e l’istituto bancario (o gli Istituti raggruppati) __________________________________

 

 

L’anno .……… il giorno ……… del mese di ……………..presso la sede del Consiglio  regionale della Calabria in Via C. Portanova, Reggio Calabria

 

Avanti a me ________________________________ nato a  _________________ il ______________________________ codice Fiscale _____________________ sono comparsi:

 

1) Il signor ________________________ nato a _____________________ il ______

codice fiscale _____________________ nella qualità ________________________

 

            2) Il signor ________________________ nato a _____________________ il __________

codice fiscale _________________________ che dichiara di intervenire in quest’atto nella qualità di ______________________________

 

            Le parti, come avanti costituite e della cui identità personale io segretario rogante sono personalmente certo, d’accordo tra loro e con il mio consenso, dichiarano di rinunciare all’assistenza dei testimoni.

 

 

PREMESSO CHE

 

 

 

 

Che il Consiglio Regionale della Calabria con determinazione del preposto Dirigente n. ______ R.G. del _____________________ a conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, conferiva a ________________________ che appresso sarà sinteticamente indicata come “Tesoriere”, il proprio servizio di tesoreria e cassa con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione e sino al 31 Dicembre 2006.

 

            Tutto ciò premesso e considerato quanto precede parte integrante della presente convenzione, le parti, come avanti costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

 

 

 

Art. 1

(Norme in premessa)

 

1.                 La premessa, gli atti ed i documenti in essa richiamati fanno parte integrante del presente atto.

 

 

Art. 2

(Affidamento del servizio)

 

            Il Signor _______________ nella precisata qualità di ______________ e rappresentante del Consiglio Regionale della Calabria ed in esecuzione degli atti indicati in premessa, affida alla Banca,rappresentata dal Sig. _________________ che accetta in nome e per conto della Banca medesima, il servizio di tesoreria e di cassa di questo Consiglio regionale con decorrenza ___________________ e fino al 31 Dicembre 2006.

 

            La Banca si impegna a svolgere il servizio, come sopra affidatole ed accettato, in conformità con le vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla presente convenzione.

 

 

Art. 3

(Oggetto e limiti  della convenzione)

 

             Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Consiglio Regionale (successivamente denominato Ente) e dal medesimo ordinati, con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia di titoli e valori.

            In particolare il Tesoriere provvede:

a)     Alla riscossione delle entrate dell’Ente;

b)     Alla esecuzione di tutti i pagamenti che gli verranno ordinati mediante l’emissione di mandati di pagamento;

c)      Ad accettare e custodire nelle proprie casse, sotto la sua responsabilità, le somme che vi saranno versate derivanti da depositi fatti a qualunque titolo anche a garanzia di offerte per ammissione alle aste, da cauzioni ed altro.

L’esanzione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, quale non è tenuto ad intimare atti legali o richiesti o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.

 

Art. 4

Esercizio finanziario

 

L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con l’inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio precedente.

 

 

Art. 5

(Condizioni generali ed organizzazione del Servizio)

 

 

1.            Il servizio sarà svolto in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e con l’osservanza di quanto previsto dal capitolato d’appalto di cui in premessa, e che il Tesoriere dichiara espressamente di conoscere ed accettare integralmente, nonché secondo quanto previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari, comunitarie, statali e regionali, attinenti al servizio, e dalle successive norme che saranno emanate nel corso della gestione.

2.                 Il Tesoriere risponde con il proprio patrimonio verso l’Ente degli obblighi assunti con la presente convenzione per la gestione del servizio.

 

3.                 Il servizio di tesoreria è reso senza diritto del Tesoriere ad alcun compenso o aggio, dovendosi intendere affidato ed accettato a condizione di gratuità. Il Tesoriere, per l’espletamento del servizio, è esonerato dal presentare cauzione.

 

4.                 Il servizio sarà disimpegnato dal Tesoriere nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle aziende di credito sono aperti al pubblico.

 

5.                 Il Tesoriere terrà distinto da ogni altro servizio quello di tesoreria regionale. Tutte le spese per la sede, l’impianto e la gestione del servizio, comprese quelle postali, telegrafiche e telefoniche, di stampati, registri e bollettari pur se riferite ai necessari rapporti con l’Ente, sono a carico esclusivo del Tesoriere. Compete al Tesoriere il rimborso trimestrale delle spese postali e degli oneri fiscali sostenuti in dipendenza dell’espletamento del servizio di tesoreria, la misura forfetaria di tale rimborso sarà stabilita in sede di offerta, come previsto dal punto 3 dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.

 

6.                 Di comune accordo tra le parti, in ogni momento, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari.

 

Art. 6

(Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria)

 

 

1.                 Entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione e sulla base dell’offerta, le parti si impegnano a sottoscrivere un protocollo di intesa per la gestione informatizzata del servizio. Il protocollo dovrà in particolare prevedere e disciplinare in dettaglio:

a.             L’istituzione di un servizio “on line” tale da permettere all’Ente di comunicare attraverso il proprio Settore “Bilancio e Ragioneria” direttamente con il sistema informativo del Tesoriere al fine di consentire la trasmissione dei documenti contabili e di bilancio, l’accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento, delle eventuali procedure di pignoramento su somme ed altri valori dell’Ente depositati presso il Tesoriere;

b.                 l’automazione della trasmissione ed acquisizione degli ordinativi di incasso e pagamento validati mediante “firma elettronica”, con modalità atte ad assicurare la provenienza, l’intangibilità e la sicurezza dei dati;

c.            la realizzazione di appositi software le cui specifiche tecniche dovranno contenere le modalità di comunicazione tra i sistemi informativi dell’Ente e del Tesoriere, le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza e le protezioni da adottare, le stampe ottenibili;

            2.             Al fine di migliorare ed ottimizzare il sistema informativo regionale il tesoriere si impegna ad agevolare, anche con contributi tecnici e/o economici, le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al predetto sistema  relativamente alla trasmissione dei flussi operativi e informativi attinenti al servizio di tesoreria, tra l’Ente, ed il Tesoriere.

            

Art. 7

(Servizi aggiuntivi offerti a particolari condizioni)

 

            1.             In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, del capitolato speciale d’appalto, entro quattro mesi dalla stipula della presente convenzione, e sulla base dell’offerta, le parti si impegnano a sottoscrivere un protocollo d’intesa che dovrà in particolare prevedere e disciplinare in dettaglio:

 

                        a.             I servizi gratuiti, l’ammontare dei fondi messi a disposizione dal Tesoriere per l’attuazione di iniziative di rilevante interesse sociale e culturale promosse dall’Ente;

 

                        b.             la misura dei tassi di interesse praticati in relazione ai diversi tipi e durata dei finanziamenti;

                        c.             i contenuti e le modalità di erogazione degli altri servizi bancari offerti a particolari condizioni in favore dei dipendenti dell’Ente, Consiglieri Regionali ed ex Consiglieri;

                        d.            la costituzione di un Comitato Tecnico, composto da due rappresentanti dell’Ente e da altrettanti designati dal Tesoriere, a cui compete assicurare il rispetto e l’osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto ed adottare tutti i provvedimenti e le misure organizzative necessarie alla loro attuazione.

 

Art. 8

(Condizioni per le operazioni di conto corrente di Tesoreria)

1.             Per le operazioni di conto corrente inerenti al servizio di tesoreria si convengono le seguenti condizioni:

                        a.             tasso creditore annuo da riconoscere sulle giacenze di cassa: EURIBOR  a un mese, vigente tempo per tempo, maggiorato di punti ………;

                        b.             tasso debitore annuo sulle eventuali anticipazioni destinate a fronteggiare temporanee deficienze di cassa: EURIBOR a un mese, vigente tempo per tempo, diminuito di punti ……… ;

                        c.             valuta per gli incassi (versamenti) ……….. ;

                        d.             valuta per i pagamenti (prelevamenti) ………. ;

                        e.            valute da riconoscere ai beneficiari per pagamenti su piazza e fuori piazza ………………………………………..;

f.             costo forfetario per rimborso spese di spedizione degli avvisi, bolli, imposte e tasse ………………. ;

Il Tesoriere comunicherà trimestralmente al Settore Ragioneria dell’Ente l’importo delle somme effettivamente spese a titolo di spedizione avvisi, bolli, imposte e tasse, indicando l’importo da liquidarsi nella misura forfettaria come sopra stabilita.

Art. 9

(Anticipazioni di Tesoreria)

Il Tesoriere potrà accordare, a richiesta dell'Ente, anticipazioni di cassa sino ad un importo pari al 20% del fondo attribuito al Consiglio Regionale.

Art. 10

(Titoli e depositi)

             Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione a titolo gratuito i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente che saranno immessi su specifico deposito amministrato. Alle stesse condizioni sono altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi  per cauzioni a favore dell’Ente, con l’obbligo di non procedere alla relativa restituzione senza regolari ordini dell’Ente stesso, sottoscritti dalle persone autorizzate.

Art. 11

(Segnalazioni delle riscossioni e dei pagamenti.)

 

Il Tesoriere ha l'obbligo di inviare all'Ente entro il giorno 5 di ogni mese , riepilogo dei movimenti di cassa effettuati nel mese precedente su supporto cartaceo o informatico.

 

L'Ente accetterà ricevuta della suddetta documentazione mediante restituzione della seconda copia, sottoscritta da un proprio Funzionario a tal fine designato con regolare comunicazione alla Banca.

 

Art. 12

(Pagamenti obbligatori per legge.)

 

 

Il Tesoriere sarà responsabile dei ritardi dell'esecuzione dei pagamenti e dorrà quindi rispondere delle indennità di mora che, per tali ritardi, fossero addebitate all'Ente.

Art. 13

(Adempimenti fiscali sui pagamenti)

            1. Il Tesoriere è tenuto a provvedere tempestivamente al puntuale assolvimento degli adempimenti di natura fiscale cui sono soggetti i pagamenti, secondo le leggi in vigore, osservando le istruzioni che l’Ente fornirà mediante annotazione sui singoli titoli di pagamento.

 

            2. L’Ente indicherà, in particolare, sui singoli titoli di pagamento le modalità per l’assoggettamento della quietanza alle imposte dovute. In difetto di tali indicazioni, il Tesoriere assoggetta la quietanza all’imposta di bollo proporzionale, salvo che il percepente dichiari, con propria annotazione sottoscritta da apporsi sul titolo di pagamento, di avere già assolto l’imposta vigente, nel qual caso verrà applicata alla quietanza l’imposta fissa di bollo prevista dalle leggi.

 

Art. 14

(Resa del conto  finanziario)

 

Il Tesoriere, entro il 28 febbraio, dovrà presentare il conto finanziario dell'anno precedente redatto in conformità delle relative disposizioni di legge.

 

Il  conto dev'essere corredato dalle matrici dei bollettari, dagli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento regolarmente quietanzati e da tutte le altre giustificazioni o documentazioni ché fossero richieste.

Qualora il Tesoriere non provveda a rassegnare il conto della gestione annuale in tempo utile, provvederà l'Ente, a termini di legge e di regolamento, a spese del Tesoriere.

 

Art. 15

(Approvazione del conto consuntivo)

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo.

 

Art.16

(Firme autorizzate)

L'Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a fumare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento nonchè, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra.

 

Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

 

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari, del verificarsi di tale situazione sarà data preventiva comunicazione al Tesoriere.

 

 

Art. 17

(Verifiche ed ispezioni)

L'Amministrazione dell'Ente avrà diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori pubblici dati in custodia a norma della vigente normativa, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere dovrà all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria dell'Ente.

 

Art. 18

(Segnalazioni dei flussi trimestrali di cassa)

 

Il Tesoriere si impegna a provvedere, ove occorra, in concorso con l’Ente, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi revisionali ed i dati periodici della gestione di cassa.

 

Art. 19

(Garanzie)

 

A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio, la Banca sì obbligherà in modo formale verso l'Ente a tenerlo indenne e rilevato da qualsiasi danno e pregiudizio in cui per effetto dell'esecuzione del servizio e del comportamento del personale da esso dipendente. potesse incorrere, dichiarando che questa formale obbligazione tiene luogo di materiale cauzione.

 

 

Art. 20

(Durata e risoluzione  della convenzione)

            Ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato Speciale D’appalto, la presente convenzione decorrerà dalla data di stipula ed avrà durata sino al 31 dicembre 2006.

            Non è ammesso il rinnovo tacito della convenzione.

 La presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

                        a)        violazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti, del capitolato di appalto e di ogni altro atto vincolante per le parti previsto nella presente convenzione, nonché inosservanza ripetuta, constatata e contestata delle norme di conduzione del servizio di tesoreria;

                        b)            mancata o ritardata effettuazione, in tutto o in parte, dei versamenti;

                        c)             mancato adempimento degli impegni assunti nell’offerta relativa alla gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria.

           

2.  In caso di scioglimento anticipato della convenzione, il Tesoriere si impegna ad assicurare la continuità del servizio sino alla assunzione dello stesso da parte del nuovo affidatario, alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Art. 21
(Domicilio delle parti)

 

Per gli effetti  della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l’Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sede qui di seguito indicate:

 

Art. 22

(Spese ed oneri fiscali) 

            1. Le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del Tesoriere.

Art. 23

(Autorizzazione al trattamento dei dati)

            1. Le parti, ai sensi della legge n. 675/1996, consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente convenzione esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione stessa.

Art. 24

(Foro competente)

            1. Per ogni eventuale controversia inerente la stipula, l’attuazione, la risoluzione ed il rinnovo della presente convenzione, le parti dichiarano di eleggere quale unico foro competente quello di Reggio Calabria.

Art. 25

(Norme di rinvio)

             Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa pieno rinvio alla vigente legislazione statale e regionale, ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate in seguito, nonché alle norme previste dal Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale.

 

Reggio Calabria, lì

 

Il Redattore

(Geom. G. Caridi)